Un recentissimo provvedimento della sezione specializzata del Tribunale di Venezia (9 aprile 2019, est. Tosi, inedito) ha disposto la sospensione di una deliberazione dell’assemblea di una Srl per assoluta carenza di informazione.

L’avviso di convocazione dell’assemblea conteneva un solo argomento all’ordine del giorno e precisamente “Nomina dell’organo amministrativo” “In un contesto in cui l’organo non era scaduto, ma solo mancante di un elemento, e lo statuto e la legge disponevano oltre tutto per la continuazione del suo funzionamento previa cooptazione” (ordinanza 9 aprile 2019, citata).

L’assemblea però aveva deliberato di procedere alla nomina di due amministratori, confermando il Presidente, ma revocando anche se implicitamente, un amministratore in carica, e così formando un nuovo Consiglio, con due nuovi amministratori affiancati al presidente della società.

Il Tribunale di Venezia rileva che l’ordine del giorno “non implicava alcun riconoscibile cenno alla possibilità non solo di nominare – al limite – il consigliere dimissionario, ma anche di sostituire (con revoca di ulteriori componenti dell’organo) altri amministratori, come avvenuto”.

La decisione si allinea all’orientamento generale per il quale l’elenco delle materie da trattare in assemblea dei soci devono essere chiaramente indicate nell’ordine del giorno, per consentire che i soci partecipino all’assemblea con una preparazione adeguata, senza sorprese sugli argomenti oggetto di discussione di delibera.

Questo non significa che l’ordine del giorno debba addentrarsi in una descrizione particolareggiate delle materie che verranno trattate, essendo pacificamente sufficiente un’indicazione sintetica, ma non generica e non ambigua.

Insomma, l’informazione al socio deve consentirgli una riflessione preventiva ed una partecipazione consapevole alle deliberazioni che verranno assunte.

La necessità di questi prerequisiti, di validità delle deliberazioni assembleari trova la sua conferma nella pacifica possibilità dell’assemblea di deliberare su argomenti accessori e consequenziali, rispetto a quelli indicati nell’ordine del giorno.

Così, per esempio, l’ordine del giorno che preveda l’approvazione del bilancio è sufficiente per legittimare la consequenziale delibera di esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Infatti il secondo comma dell’art. 2393 c.c. consente all’assemblea di deliberare su questo punto, quando si tratti di fatti di competenza dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio, anche se l’argomento non è all’ordine del giorno.

Così l’indicazione, nell’ordine del giorno, di aumento o diminuzione del capitale sociale non necessita di indicazioni più specifiche (ad esempio l’entità dell’aumento o della riduzione), ritenendosi sufficiente l’indicazione generica (Magliulo-Tassinari, Il funzionamento dell’assemblea di SpA nel sistema tradizionale, Ipsoa, 2008, 93).

Se quanto sopra è sostanzialmente pacifico, qualche dubbio rimane sull’indicazione “modificazione dello statuto” come argomento all’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria, poiché l’indeterminatezza della dizione non consente una preparazione adeguata del socio e una valutazione preventiva sui “riflessi che gli argomenti da trattare possono avere sia sugli interessi generali della società, sia, direttamente, sugli interessi individuali dei singoli soci “(Trib. Milano, 5 novembre 2005, Soc., 2006, 1412).

Sembra preferibile quindi un’indicazione puntuale delle clausole statutarie che si intendono modificare, magari – ma non sembra indispensabile – con l’indicazione delle modifiche.

Dunque, in queste rapidi note sul rapporto tra ordine del giorno e conoscenza del socio, la decisione cautelare del Tribunale di Venezia trova ampia conferma.