La gestione dell’impresa, nelle SpA, spetta esclusivamente agli amministratori per realizzare l’oggetto sociale, secondo il nuovo articolo 2380 bis.
Non vi è dubbio però che vi siano materie, che attengono alla gestione e che competono all’assemblea, quando decida sull’opportunità di ripartire utili e, nel caso positivo, sulla misura dei medesimi.
Lo statuto, inoltre, può prevedere che vi siano specifiche questioni per le quali gli amministratori debbono richiedere autorizzazione all’assemblea dei soci (senza peraltro condividere la responsabilità: art. 2364 n. 5).
Così nelle Srl, ogni argomento relativo alla gestione delle società può essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea, su iniziativa dei soci che rappresentino un terzo del capitale sociale o degli stessi amministratori (art. 2479 co. 1°).
In ogni caso, sono di competenza dell’assemblea le decisioni che modifichino sostanzialmente l’oggetto sociale o, in modo rilevante, i diritti dei soci.
Il Presidente del C.d.A. (che è quasi sempre anche il Presidente dell’assemblea) deve avere attenzione alle prerogative gestorie degli amministratori e chiedersi quali siano i limiti di queste prerogative e quando la capacità di decidere si trasferisca all’assemblea, anche nei casi non previsti dalla legge.
La legge prevede espressamente infatti l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria nel caso di acquisto da parte della società di beni o crediti dei procuratori o fondatori o soci amministratori, per un corrispettivo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale (art. 2383-bis c.c.).
Così l’acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall’assemblea (art. 2357 c.c.), così come l’acquisto di azioni o quote da parte di società controllate (art. 2359 bis c.c.).
L’assemblea deve inoltre autorizzare l’attività concorrente, diretta o indiretta, degli amministratori (2390 c.c.).
L’art. 104 n. 4 del TUF, in caso di OPA ostile, prevede che qualsiasi misura di contrasto debba essere espressamente autorizzata dall’assemblea.
L’art. 133 del TUF richiede la deliberazione dell’assemblea straordinaria per escludere la negoziazione degli strumenti finanziari della società.
Se queste sono le norme positive che regolano la materia da sottoporre all’autorizzazione dell’assemblea, si registrano però altre ipotesi, non espressamente previste, che richiedono comunque l’intervento dei soci riuniti in assemblea, perché pongano in discussione i loro interessi primari, che uno studioso autorevole ha definito “primordiali”, riportando l’espressione dal francese interêct primordiale.
Nelle SpA dunque lo statuto può richiedere autorizzazioni assembleari su determinati atti degli amministratori, ferma naturalmente la loro responsabilità, quando ci si trovi di fronte a decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale.
Nulla esclude inoltre che l’atto costitutivo riservi ai soci materie che sono ordinariamente di competenza degli amministratori, riguardanti la gestione dell’impresa.
Anche nell’ipotesi in cui la previsione statutaria venga a mancare, è evidente che l’intervento dell’assemblea si impone, quando ci si trovi di fronte all’acquisto di partecipazioni che modificano l’oggetto sociale o che importino l’assunzione di responsabilità illimitata (art. 2361, co. 1° e 2° c.c.); nel caso in cui sia necessario assumere provvedimenti urgenti per far fronte a gravi perdite ed infine quando le gravi irregolarità degli amministratori possono integrare le fattispecie previste dall’art. 2406 o 2409 e quindi l’intervento dell’assemblea o quello giudiziario per reprimere tali irregolarità.
Inoltre tutte le operazioni che hanno riferimento alle parti correlate consigliano l’autorizzazione dell’assemblea.
Quando l’atto gestorio avrebbe dovuto essere deciso dall’assemblea ed è invece stato deciso e attuato soltanto dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di società a responsabilità limitata, l’atto è considerato annullabile o nullo e comunque inefficace.
Al Presidente spetta dunque un’analisi attenta delle decisioni gestorie da sottoporre all’assemblea, valutando se le operazioni che incidono in modo significativo sull’impresa modifichino le condizioni di rischio che i soci hanno conosciuto ed accettato al momento della costituzione della società.
In questo caso la decisione sull’assunzione o meno del rischio connesso all’operazione deve essere assunta dai soci, vincolando così l’operato degli amministratori.

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Bibliografia
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Trib. Roma, 1 aprile 2019, in Banca, borsa e titoli di credito, 2019, 757 e segg., con nota di Portale e De Luca: Il sovrano non ha abdicato. Interessi primordiali degli azionisti e competenze implicite dell’assemblea, ivi, 765-777
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