La composizione del conflitto tra soci. Istruzioni per l’uso.
Sommario:

  1. a) L’interesse sociale, la valorizzazione del capitale, i codici etici
  2. b) La nascita della “minoranza”
  3. c) La prevenzione del conflitto: patti parasociali e la clausola “russian roulette”
  4. d) Il conflitto tra soci: una guerra in minore
  5. d) L’abuso di minoranza
  6. e) La minaccia di far valere un diritto
  7. f) La composizione del conflitto
  1. a) L’interesse sociale, la valorizzazione del capitale, i codici etici

Le società commerciali si propongo innanzitutto di massimizzare il profitto per i propri soci e così facendo creano lavoro, distribuiscono ricchezza, contribuiscono allo sviluppo di un paese.

Quando rispettano i dipendenti, l’ambiente, i clienti ed i fornitori, svolgono un’ulteriore importante funzione sociale.

“La specificazione delle regole di correttezza – nei rapporti di lavoro, di consulenza, di fabbricazione, di commercializzazione – opera come limite autoimposto all’interesse sociale e giuridicamente vincolante in termini di responsabilità o pre-contrattuale o contrattuale o da affidamento.

E il mercato, negli ordinamenti avanzati, può operare come selettore positivo di strategie anche eticamente orientate” 1.

Ma spesso non è così.

Frequentemente gli amministratori mirano al massimo profitto nei tempi brevi, depauperano la società con compensi e benefit sproporzionati rispetto ai ricavi, inquinano l’ambiente, sono indifferenti alle normative che tutelano fisicamente ed economicamente i dipendenti.

Di conseguenza la gestione societaria delle imprese può determinare comportamenti opachi, dannosi per i soci e per terzi che entrano in contatto con l’impresa medesima. D’altra parte i rapporti interni non rispondono a concetti di democrazia.

La politica economica aziendale si svolge entro spazi vuoti di diritto.

L’assemblea degli azionisti, che è il solo organo che discute alla luce del sole è, per legge, incompetente a deliberare sulla gestione dell’impresa; il capitale di comando prende le sue decisioni fuori dall’assemblea, impartisce fuori dall’assemblea le sue direttive agli amministratori. Le delibere del consiglio sono segrete, i relativi verbali inaccessibili agli stessi azionisti” 2

Occorre considerare inoltre che il bilancio informa solo sulla gestione passata, la distribuzione dell’utile di esercizio è decisa dalla maggioranza azionaria e la parte non distribuita resta nella disponibilità degli amministratori, che non hanno l’obbligo di informare i soci sulla destinazione di quelle risorse.

Questa è la realtà di fatto, che a volte mostra il suo volto più bonario con il ricorso ai codici di comportamento etici. Si tratta di dichiarazioni di principio largamente condivisi e condivisibili, nei quali si descrive il comportamento virtuoso a cui gli amministratori delle imprese dichiarano di attenersi.

Nell’estate del ‘19, la Bussiness Roundtable, un think tank di 200 CEO nordamericani (Amazon, JP Morgan, PepsiCo, ecc.) ha pubblicato un documento, ritenuto enfaticamente rivoluzionario, che sembra modificare gli obbiettivi della governance delle imprese. Non solo creazione di valore a breve termine per gli azionisti, ma le imprese debbono anche “investire nei loro dipendenti, proteggere l’ambiente, comportarsi correttamente ed eticamente con i fornitori, creare valore a lungo termine per gli azionisti” e concentrarsi sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti3.

Ovviamente nessuno può essere in disaccordo rispetto a questo catalogo di buoni propositi. Ma altrettanto ovviamente si deve osservare che si tratta di impegni generici, non declinati in termini di tempi, strumenti, azioni concrete.

Nel dibattito sull’interesse sociale ovviamente non si può non riportare anche una posizione come questa, osservando però che il motivo neppure recondito di questi cataloghi consiste nell’aspirazione all’auto governo, per sottrarsi alla politica economica statuale. Questi ed altri tentativi simili usano l’etica a livello pubblicitario, strumentalizzandola per scopi esclusivamente retorici.

La società commerciale non ha finalità salvifiche dell’umanità, ma se, come detto, rispetta i dipendenti, l’ambiente, i clienti e i fornitori svolge un’importante missione sociale. Infatti crea lavoro, distribuisce ricchezza, contribuisce allo sviluppo e al welfare.  E tanto basterebbe, se osservasse strettamente la normativa fiscale, ambientale, lavoristica.

 

  1. b) La nascita della “minoranza”

In questo quadro, capita spesso che un socio si trovi a disagio, non riuscendo ad incidere nella gestione sociale. E quando questa gestione è considerata dannosa , quel socio viene a trovarsi in minoranza, termine che, peraltro, non si ritrova nel nostro codice.

Infatti la legge “in nessun caso cristallizza i due aspetti, fra l’altro solo eventuali, della manifestazione della volontà sociale in minoranza e maggioranza, anche perché, ovviamente, essi non possono essere aprioristicamente determinati o determinabili, dal momento che attraverso loro si attua o può comunque sempre attuarsi, la dinamica formazione delle delibere assembleari” 4.

L’assenza di una definizione normativa è solo apparente: la strumentazione giuridica offerta al socio dissenziente è particolarmente ricca ed è stata implementata con la riforma delle società di capitali (D.Lgs. n. 6/2003) dove si è previsto, per le Srl, l’accesso del socio alla documentazione aziendale (2476, 2° co. c.c.) e l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori promossa dal socio (art. 2393 bis e 2476, 3° co. c.c.), per ricordare solo le azioni più efficaci.

E a questa e ad altra strumentazione il socio farà rinvio quando insorgono divergenze con gli altri soci. La causa dei malumori, peraltro, è frequentemente costituita dalla diverse prospettive di gestione, dall’accusa agli amministratori di gestire la società come cosa propria in conflitto con l’interesse sociale. A quel punto il socio dissenziente si propone di modificare i rapporti di forza o di recedere dal rapporto societario.

In entrambi i casi il conflitto è aperto e si creano due schieramenti, uno di maggioranza e uno di minoranza che, in mancanza di una sapiente regolamentazione preventiva, se le danno di santa ragione, sino a che non troveranno una composizione dei loro interessi.

 

  1. c) La prevenzione dei conflitti: i patti parasociali e la clausola “russian roulette”

Questa situazione può essere superata, con benefici effetti sulla società, se i soci hanno avuto l’accortezza di prevenire il possibile conflitto e la possibile soluzione.

Una normativa inutilizzata è contenuta nel D.Lgs. n. 5/2003, che prevedeva il cosiddetto processo societario e che consiste nella previsione esplicita nello statuto di un Srl, di un arbitro tecnico già individuato per affrontare le situazioni di stallo gestionale.

Ma all’autonomia dei soci è consentito fare di più e meglio, prevedendo il futuro e regolandolo, sia a livello statutario che predisponendo idonei patti parasociali, sia per evitare lo stallo decisionale degli organi sociali, sia per prevedere l’uscita di un socio. Sicuramente pattuizioni di questo genere perseguono finalità meritevoli di tutela, secondo il nostro ordinamento (art. 1322 c.c.), realizzando l’interesse sociale di evitare gli effetti della contesa tra i soci.

In questo quadro, sembra particolarmente interessante la previsione della “russian roulette clause”, intendendosi per tal la clausola di un patto parasociale che, in casi predeterminati, attribuisca ad una parte il diritto di definire il prezzo delle sue azioni e porre a carico dell’altra parte l’obbligo di acquistarlo, in alternativa di “vendere le proprie azioni alla parte che ha determinato il prezzo”.

La clausola può attribuire il potere di attivare la procedura a tutti i soci o soltanto ad uno di essi.

Sulla validità di una clausola di “russian roulette” (o Texas Shoot-Out Clauses) è intervenuta, con motivazione particolarmente ampia, la sentenza del Tribunale di Roma, 19 ottobre 20175, in un caso nel quale la clausola si attivava per superare lo stato decisionale. La sentenza citata esclude innanzitutto che tale tipo di previsione offra ad una delle parti di determinare il prezzo della partecipazione sociale con un criterio di mero arbitrio. Infatti, con essa si crea un meccanismo che “risulta sotto il profilo causale intrinsecamente “equilibrato” , giacchè alla determinazione unilaterale del prezzo si accompagna il “rischio” di perdere, per quel prezzo, la propria partecipazione”6.

Pertanto il giudice romano (è il caso di dirlo, perché l’estensore è il dott. Romano) ritiene che una clausola simile potrebbe anche essere prevista statutariamente.

In questo caso si supererebbe la questione se la clausola rappresenti o meno un patto parasociale con durata quinquennale. Una soluzione diversa, ma che perviene allo stesso risultato, considera il patto sospensivamente condizionato al verificarsi dell’evento che ne determina l’applicazione (stallo decisionale o altra ipotesi).

La sentenza citata esclude il termine quinquennale, ritenendo che si tratti di una pattuizione teleologicamente atipica. Il  problema però rimane e non si può escludere una diversa interpretazione.

Solo con la previsione statuaria non vi è discussione temporale, ma la clausola si complica se il potere di attivare la procedura sia applica ad un solo socio. In questo caso sarebbe opportuno suddividere il capitale sociale in due categorie di azioni, una per le azioni del socio offerente, l’altra per le azioni del socio che riceve la proposta. Le azioni del primo incorporano il diritto di formulare l’offerta; mentre le azioni del secondo incorporano il diritto di riscattare le azioni del socio offerente, al prezzo da questi stabilito. In tal modo si possono superare tutti i dubbi.

 

  1. d) Il conflitto tra soci, una guerra in minore

Il conflitto tra soci, quando raggiunge livelli esasperati, potrebbe assomigliare ad una vera e propria guerra, con le sue battaglie, le tattiche e le strategie di attacco e di difesa, con morti e feriti (anche se solo figurati), vittorie e sconfitte, tattiche o strategiche.

Per questo non sarà inutile ricordare alcuni principi che regolano l’arte della guerra vera e propria e che possono trovare applicazione anche nelle contese societarie. Così come ogni strategia ed ogni tattica si rivelano semplici, gli aspetti decisivi della guerra sono quelli materiali: il tempo metereologico, la paura, la stanchezza (Lord Archibald Wavell). Tutti gli elementi legati all’uomo, all’ambiente, al clima, difficilissimi da valutare e prevedere, creano la casualità così spesso dominante nelle operazioni militari. Carl von Clausewitz aveva introdotto il concetto di “frizione”, per descrivere la serie di elementi che finiscono per ostacolare la realizzazione di un piano di operazioni.

La guerra, secondo lui, è un’equazione con troppe incognite, un duello incessante, non solo contro il nemico.

Il generale Kutuzov, che guidava le truppe russe contro l’invasione napoleonica, descrive in “Guerra e pace” il suo sconcerto di fronte alla confusione di una battaglia.

Per questi motivi, una tattica vincente si rivela l’assecondare il corso delle cose, adattandosi al nemico, cercando di influenzare le sue scelte, spingendolo a compiere determinate azioni invece che altre, conoscerne i piani, cercando di sottometterlo senza combattere.

Naturalmente, tra un conflitto societario ed una guerra vera e propria corre una grande differenza, ma molti dei principi che valgono per la seconda possono essere validi anche nel primo caso.

Su questo piano, cercare di influenzare le scelte della maggioranza è certamente una strategia che può dare soddisfazione, come capita, ad esempio, quando alle prime richieste del socio di minoranza, la risposta degli amministratori si traduce in atti abusivi quali, ad esempio, non consentire l’accesso alla documentazione sociale (art. 2476 c.c.), determinare la decadenza dell’amministratore scomodo, approfittando di una clausola statutaria che prevede la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione nel caso di dimissioni anche di un solo consigliere7. Questi atti di rappresaglia arrivano solo al limite dell’abuso di posizione di maggioranza ed offrono l’opportunità della minoranza di una denuncia in tal senso.

Il fatto è che nel conflitto tra soci si scontrano due diversi interessi: quello del socio di minoranza a recedere dal rapporto societario (ove non riesca a diventare maggioranza o a trovare un metodo di governo per coesistere con la maggioranza medesima) e quello della maggioranza che vuole evitare costi (per i soci o per la società) costituiti dal recesso e ritenuti inutili rispetto alla gestione sociale.

La conciliazione di questi interessi contrapposti determina peraltro un beneficio importante, cioè il recupero dell’efficienza societaria, spesso incompatibile con un alto livello di conflittualità dei soci medesimi.

Questo è il motivo per cui, a fronte di un valore ragionevole del recesso, aprire le porte della società è spesso un vantaggio. E per questo, come dicevamo, una preventiva pattuizione tra i soci, in caso di conflitto, può rivelarsi essenziale.

Ma questa banale considerazione non è facilmente condivisa, perché le decisioni societarie non sono sempre il frutto di considerazioni razionali.

Infatti la stessa natura e composizione delle società medio-piccole del nostro sistema di impresa fa risaltare i legami familistici tra i soci e tra gli amministratori, con dinamiche gestionali e relazionali molto particolari.

Un acuto osservatore del nostro paese annotava già negli anni ’60: “Italy has often been defined, with only slight exaggeration, as nothing more than a mosaic of million of families, sticking together by blind instinct, like colonies of insects, an organic formation rather than a rational construction of written statutes and moral imperatives” 8.

E se questo è stato ed è brutalmente vero nelle dinamiche sociali, qualcosa di simile può essere osservato anche nei contesti societari, quando lo scontro tra soci viene vissuto come una guerra personale, da vincere a tutti i costi e non già un semplice accidente economico, probabilmente risolubile.

Il fatto è che il nostro ordinamento riconosce alla minoranza dissenziente strumenti particolarmente efficaci per contrastare l’operato degli amministratori e creare un clima conflittuale particolarmente impegnativo per la gestione societaria.

 

  1. e) L’abuso della posizione di minoranza

Non è questa la sede per soffermarci sulla strumentazione giuridica offerta al socio dissenziente che può arrivare fino al sottile confine dell’abuso di posizione di minoranza. Una casistica rilevante si era già formata in epoca precedente alla riforma delle società di capitali del 2003: l’ostruzionismo che impedisca un aumento gratuito di capitale, l’immotivato rifiuto di approvare un bilancio di esercizio, la paralisi nella nomina di un amministratore, anche quando la nomina è lasciata allo stesso socio renitente9 l’azione di responsabilità promossa al solo scopo di determinare la revoca degli amministratori10. Infatti, buona fede e correttezza costituiscono limiti all’esercizio di poteri privati ed è sicuramente applicabile anche al tema degli abusi da parte delle minoranza nell’impiego degli strumenti di tutela posta a sua disposizione dall’ordinamento.

Per questo, la Corte di Appello di Milano11 ha dichiarato abusivo il voto del socio di minoranza contrario ad un raggruppamento azionario motivato sulla base dell’interesse sociale. Il caso specifico era relativo ad un’ipotesi di delisting, a seguito del quale risultavano molti azionisti con partecipazioni minime. Si procedeva ad un raggruppamento di azioni ad un determinato rapporto di cambio, con la facoltà per i soci che non avessero un numero di azioni che raggiungesse il coefficiente minimo, di ottenere la liquidazione ad un valore superiore a quello di recesso.

In questa situazione, l’eventuale perdita della qualità di socio non discendeva  dalla delibera di raggruppamento, ma dalla decisione del socio di non accedere al mercato dei resti, realizzando una situazione simile a quella del socio che decide di non partecipare alla ricapitalizzazione, quando il capitale è integralmente perduto.

Di recente il Tribunale di Milano12 ha incidentalmente affermato l’eventuale integrazione di abuso nel caso di voto contrario e decisivo sulla delibera di una nuova e rinnovata valutazione di un conferimento, essendo lo stesso stato effettuato tra parti correlate.

“Deve cioè ritenersi… (omissis) che il voto favorevole all’aumento di capitale del tipo qui in questione, contenga una riserva ex lege di avanzare richieste di nuova valutazione ex art. 2440, co. 6°, c.c.” del conferimento che ha determinato l’aumento di capitale.

 

  1. f) La minaccia di far valere un diritto

Il secondo confine è costituito dall’integrazione della fattispecie di cui all’art. 1438 c.c. e cioè dalla minaccia di far valere un diritto.

Infatti, nel momento in cui il socio di minoranza esercita il massimo della pressione per ottenere il suo disinvestimento nella società, frequentemente gli viene offerta una soluzione che prevede il suo recesso, a condizioni per lui accettabili.

Occorre però evitare che il suo atteggiamento si trasformi in un abuso di posizione di minoranza ed in particolare che si tratti di un caso che integri l’art. 1438 c.c.: (“La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti”).

Si ipotizzi, per una esemplificazione più chiara, che il socio di minoranza sia un consigliere della società, con deleghe e mantenga tale posizione sino a pochi giorni prima di presentare una denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c., nella quale evidenzia con particolare precisione gravi irregolarità fiscali nella gestione amministrativa della società, irregolarità a lui ben note e nelle quali ha preso parte attiva. Qualche ora prima della discussione in Tribunale le parti trovano un accordo e l’amministratore (che è anche socio di minoranza) riceve un’importante proposta di liquidazione della sua quota, tramite recesso dalla società. Si badi bene: non sono intervenute delibere che consentano al socio di minoranza il recesso. L’accordo per la liquidazione è in diretta correlazione con l’abbandono della denuncia si sensi dell’art. 2409 c.c.

Ci si chiede dunque se quel soggetto abbia integrato una minaccia (ottenere la revoca degli amministratori della società, per effetto dell’accertamento delle gravi irregolarità denunciate, con la nomina di un amministratore giudiziario), ottenendo un vantaggio sicuramente non dovuto e cioè il recesso e la liquidazione della propria quota, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 2437 o 2473 c.c. Se ciò è vero, si dovrebbe applicare l’insegnamento della Corte di Cassazione, per la quale l’annullamento del contratto per la minaccia di far valere un diritto “richiede, anzitutto, la sussistenza di un preesistente diritto dell’autore, nonché la possibilità di farlo valere nei confronti del soggetto passivo e, quindi, la ricorrenza della minaccia di esercitarlo. Tale minaccia, peraltro, è causa invalidante del negozio giuridico solo quando l’autore di essa se ne serva per conseguire non già il risultato ottenibile con l’esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, ossia abnormi o diversi da detto risultato e obiettivamente iniqui ed esorbitanti rispetto al dovuto” 13. Preme a questo punto definire il concetto di ingiustizia del vantaggio perseguito dall’agente. Secondo la giurisprudenza e la migliore dottrina, il vantaggio è ingiusto:14 a) in primo luogo, quando esso rappresenta un risultato abnorme e diverso rispetto a quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo (nel nostro caso: un recesso dalla società non dovuto giuridicamente); b) in secondo luogo, quando il contratto è iniquo, ovverosia quando sussista l’obiettiva sproporzione delle prestazioni o l’attribuzione di diritti non giustificati dall’economia dell’affare (la liquidazione della quota non è l’esito giuridicamente previsto dall’art. 2409 c.c. per la  denuncia di gravi irregolarità gestionali) e il valore attribuito alla quota è superiore ad una valutazione obiettiva della società.

Queste sono le due caratteristiche che determinano l’ingiustizia del vantaggio perseguito, attraverso la prospettazione dell’esercizio di un diritto.

In passato si è dibattuto se sia applicabile alla transazione (che è il caso da noi ipotizzato), la disciplina della minaccia di far valere un diritto. La giurisprudenza ne ha ammesso l’annullabilità ai sensi dell’art. 1438, richiedendo una prova rigorosa15. Di certo, nel caso esaminato, potremmo in ipotesi avere alcuni elementi indizianti, quali la sottoscrizione di una convenzione, il giorno stesso in cui è  chiamata l’udienza dinanzi al Tribunale e, in qualche modo, anche lo stile ed i contenuti affrettati con cui la transazione sia ipoteticamente redatta.

Certo è che questa ipotetica “Convenzione” non può essere considerata una transazione rispetto all’azione: il 2409 è diretto a sanare le irregolarità gestionali, non a consentire il recesso di un socio.

Il caso ipotizzato potrebbe integrare l’ipotesi di illecito: il conflitto societario infatti si risolverebbe con il recesso del socio di minoranza, che appare aver abusato del proprio diritto, ottenendo un recesso che non era dovuto.

Da qui l’idea che la previsione di cui all’art. 1438 c.c. sia fondata.

Si esamini ora, per contrappeso, la sentenza della Suprema Corte: “L’interesse sociale costituisce il limite all’esercizio del diritto di voto nell’interesse individuale del socio, nel senso che, in caso di conflitto, non potrebbe spingersi legittimamente al punto di danneggiare la società.

Ne consegue che la minaccia di far valere il proprio diritto di voto contro l’approvazione del bilancio può bensì costituire causa di annullabilità del contratto di vendita delle azioni, quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti; ma tali non sono i vantaggi perseguiti dal venditore, per il solo fatto di non essere funzionali all’intesse sociale.

E’ quindi immune da censura l’affermazione del giudice di merito che ritiene ragionevole e legittimo far dipendere la scelta tra il votare a favore o contro il bilancio dalla prospettiva di dismissione delle azioni, che non è un elemento estraneo ed esuberante rispetto alle operazioni intrinseche all’esercizio del diritto di voto”16.

La risposta al nostro caso ipotetico non è dunque univoca.

Ragionare però su di una casistica, per quanto ipotetica, può essere utile per evitare alla minoranza di raggiungere un risultato incerto perché oggetto di una possibile azione di annullamento.

 

  1. f) La composizione del conflitto

Evitando dunque abusi e minacce, il socio di minoranza può raggiungere lo scopo di ricevere il giusto prezzo per la liquidazione della sua quota, se i soci sono stati previdenti in sede di costituzione della società o se la maggioranza valuta che il costo del conflitto è superiore all’uscita dal socio dalla compagine sociale.

Come abbiamo ricordato, la minoranza ha molti strumenti per far sentire la sua voce, rendendo più complessa l’attività degli amministratori e le deliberazioni dei diversi organi sociali, assemblea compresa.

La recente reintroduzione per Srl della denuncia di grave irregolarità gestionali (D.L. 10 gennaio 2019, cd Codice della crisi) è l’ultimo esempio – eclatante peraltro – di attenzione alle minoranze.

Si deve rilevare peraltro che alcuni strumenti, sicuramente efficaci, non vengono di norma utilizzati: pensiamo all’azione di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393 bis c.c.) e all’azione individuale del socio (art. 2395 c.c.)17.

Peraltro, raramente il socio accede alla sede sociale per avere copia del bilancio e dei documenti allegati (art. 2429, 3° co. c.c.) e non si avvale frequentemente dell’apporto del Collegio sindacale, ricorrendovi ai sensi dell’art. 2408 c.c.

Ogni tanto il socio di minoranza chiede, in sede di approvazione del bilancio, l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393, 2° co.), i quali, essendo spesso soci, risultano in conflitto di interessi (art. 2391) e non possono votare, con il rischio di decadere (art. 2393, 5° co.), se la delibera è assunta con il voto favorevole di almeno il 20% del capitale.

La lista degli strumenti a favore della minoranza potrebbe continuare, ma quanto ricordato può bastare per comprendere come un socio agguerrito possa destabilizzare la gestione societaria. Da qui la possibile composizione del conflitto, a meno che, per motivi vari (compresa l’avventatezza di una minoranza irresponsabile) non si determini la liquidazione della società o persino il suo fallimento. Può succedere ed è successo in svariate situazioni, al limite del masochismo.

Gli esempi non mancano e la lista sarebbe lunga.

Non si può però non citare il co-amministratore che, una volta esonerato, porta in Procura l’elenco dei compensi non ufficiali di cui ha goduto, con l’esito che si può facilmente immaginare.

L’esemplificazione dettagliata dimostrerebbe probabilmente la scarsa qualità di amministratori e soci delle nostre imprese.

E’ meglio pensare allora ad una maggioranza attenta alle esigenze dei medesimi soci, tesa ad evitare il conflitto, pronta a discutere i termini di un recesso volontario, senza naturalmente arrecare danno alla società.

E questo significa avere attenzione alle capacità economiche della stessa società e ai soggetti, prevalentemente bancari, che finanziano le aziende italiane.

La liquidazione della quota di un socio è un onere che toglie mezzi finanziari alla società e la indebolisce, a volte non solo sul piano finanziario. E di questo è necessario che la minoranza sia consapevole e che ne consegua una ragionevole richiesta, anche concedendo tutte le dilazioni di pagamento, utili al mantenimento in vita dell’impresa.

Forzare la mano, non rispettare la gradualità delle iniziative assembleari o giudiziarie, prospettare soluzioni finanziariamente non sostenibili significa rallentare una composizione bonaria, rischiare di rimanere soci insoddisfatti, quando non si provochi la crisi della società medesima.

In questa ottica peraltro si può leggere il rallentamento del contenzioso societario nei periodi più intensi della crisi economica e finanziaria che ha colpito l’occidente capitalistico nell’ultimo decennio.

In ogni caso è compito dei consulenti della minoranza della società riportare il conflitto alla razionalità, cercare, anche con fantasia, soluzioni che soddisfino i contrapposti interessi.

Il conflitto non si gestisce e non si risolve con approcci generici e non aderenti alla realtà specifica della compagine sociale dell’azienda che la società gestisce.

Per questo la casistica delle soluzioni è molto vasta: liquidazione diretta delle quote di minoranza, recesso concordato o esercitato sulla base delle delibere assembleari; cessione dell’intera società a terzi; intervento di un fondo che rilevi la quota di minoranza; quotazione al mercato regolamentato con formazione del flottante anche attraverso la quota di minoranza; questo ed altro per lo scioglimento del rapporto societario.

Naturalmente il conflitto può risolversi anche con una ricomposizione dei rapporti, tramite nuova regolamentazione statutaria o parasociale, che consenta la convivenza dei soci.

Per concludere: il conflitto societario è endemico, può fare molto male e deve trovare una soluzione razionale, adeguata alla specifica realtà societaria ed aziendale.

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1 Montalenti, Interesse sociale amministratori, in L’interesse sociale fra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders, in Ricordo di Piergiusto Jager, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 2010, 342 e segg.).

Tombari, “Poteri” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Giuffrè Lefebvre, 2019, che, riferendosi al Consiglio di Amministrazione di una società con azioni quotate sottolinea che questo “deve certamente mirare all’interesse alla “produzione e distribuzione di utili”, ma, al contempo, deve preoccuparsi quanto meno di salvaguardare e di non pregiudicare l’interesse dei soci alla valorizzazione – sotto un profilo patrimoniale e non solo reddituale – della partecipazione azionaria”.

2 Galgano, Lex mercatoria, Il Mulino, 2001, 162).

3 Il manifesto della Business round table (https://www.businessroundtable.org)

4 G. Rossi, Persona giuridica, proprietà e rischio di impresa, Giuffrè, 1967, p. 8, in nota).

5 Trib. Roma, 19 ottobre 2017, Giur. Comm. 2019, II, 861 e segg., con nota B. Sciannaca; anche in Società, 2018, 434 e segg., con nota di Divizia, Patto parasociale  roussian roulette”

6 Trib. Roma, cit., 876

7 Tribunale Venezia, ordinanza di sospensione della convocazione di un C.d.A., Est. Torresan, 20.9.2017, inedita

8  Barzini, The Italians, Pinguin Books, 1964, 214

9  Appello Roma, 20 febbraio 1989, Riv. Dir. Comm., 91, I, 175

10 Tribunale Roma, 16 febbraio 2000, Riv. Dir. Comm., 2000, II, 424

11 Corte di Appello di Mila 14 gennaio 2013, Banca, borsa, 2014, II, 433 e segg. con nota di De Luca, Raggruppamento di azioni e riscatto obbligatorio di resti

12 Tribunale Milano, 8 febbraio 2018, Le società, 2018, 1135 e segg. con nota di Cincotti)

13 Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3646

14 Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17523; Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3646; Cass. civ., 27 marzo 1979, n. 1779; M. Bianca, Dir. civ., III, Il contratto, Giuffrè, 2000, p. 661

15 Corte di Appello di Roma, 11 febbraio 2008, in Obbligazione e contratti, n. 5/2008, cit. in C. Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, c. Caianello-P. Polito-R. Sgroi (a cura di) Milano, Giuffrè, 2011

16 Corte Cass. 22 aprile 2013, n. 9680

17 Costi-Enriques-Vella, Diritto commerciale. Una conversazione. Il Mulino, 2019, 55